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Criteri Operativi del F.R.I.E. ordinario

Un impegno costante per sostenere lo sviluppo economico del Friuli Venezia Giulia.

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) DELLA COMMISSIONE N. 800/2008 (GUUE L 214 del 09/08/2008) 


ARTICOLO 1 – FINANZIABILITA’ DELLE INIZIATIVE ECONOMICHE

Sono finanziabili, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui al regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla GUUE L 214 del 9 agosto 2008, le iniziative normativamente previste da:

     L. 908/55 e successive modifiche ed integrazioni,

     DPR 714/78,

e più precisamente:

  1. le iniziative di carattere industriale, compresi i servizi alle imprese industriali, appartenenti a tutti i settori di attività. Sono fatte salve le speciali disposizioni stabilite dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in settori specifici, di seguito richiamate:
    1. Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (GUUE C 317 del 30.12.2003);
    2. Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio del 23 luglio 2002 sugli aiuti di stato all’industria carboniera (GUUE L 205 del 2.08.2002);
    3. settore dell’industria siderurgica come definito all’articolo 2, punto 29 del reg. (CE) 800/2008;
    4. settore dell’industria delle fibre sintetiche come definito all’articolo 2, punto 30 del reg. (CE) 800/2008.
    5. le iniziative nel settore dei trasporti di merci, compresi anche quelli per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, nel rispetto delle limitazioni previste dall’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 800/2008, ai sensi del quale nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo;
  2. le iniziative delle imprese artigiane manifatturiere, con le esclusioni di cui alla lettera a), punto 2;
  3. le iniziative relative alle attività turistico ‑ alberghiere limitatamente ai finanziamenti riguardanti gli elementi essenziali della struttura ricettiva;
  4. le iniziative da svolgersi nel comprensorio del porto di Trieste, con le esclusioni di cui alla lettera a), punto 2;
  5. le iniziative delle imprese edili, limitatamente agli investimenti di carattere industriale;
  6. la costruzione di alloggi con caratteristiche di edilizia economica e popolare nei limiti di legge;
  7. non sono ammissibili singoli aiuti individuali il cui importo superi le soglie di cui all’art. 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Il beneficiario deve apportare un contributo finanziario o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, pari almeno al 20% dei costi ammissibili, se piccola o micro impresa, al 25% se media impresa. Quando l’aiuto è concesso ai sensi dell’articolo 22, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi finanziamento pubblico, pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, se micro, piccola o media impresa e al 35% se grande impresa.

L’importo massimo mutuabile è pari ad euro 20 milioni.


ARTICOLO 1 BIS – CRITERI DI PRIORITA’

Le disponibilità del Fondo vanno utilizzate riconoscendo specifica priorità agli investimenti destinati a generare il maggior incremento occupazionale ovvero a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali; a quelli finalizzati alla soluzione di situazioni di crisi produttive e occupazionali, che interessino sistemi territoriali esattamente individuati, anche all’interno delle aree di crisi dichiarate con deliberazione della Giunta regionale;agli investimenti delle imprese che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio regionale o che scelgano di trasferire in Friuli Venezia Giulia la propria sede legale o si impegnino a versare in regione i tributi; agli investimenti volti al recupero dei siti industriali dimessi, a quelli finalizzati all’aumento della produttività; ai progetti in grado di attrarre investimenti da fuori regione e che sviluppino particolari sinergie con le realtà produttive già presenti sul territorio.

Vanno esclusi espressamente i progetti d’investimento volti esclusivamente alla costruzione di impianti di produzione di energia, sia da fonti rinnovabili sia da fonti non rinnovabili, non connessi direttamente ad attività produttive sul territorio. Tali tipologie di investimento sono pertanto da ritenersi ammissibili a finanziamento solo qualora si integrino con strategie di imprese insediate o da insediarsi sul territorio regionale al fine dell’abbattimento dei costi degli impianti produttivi industriali.


ARTICOLO 2 - PRECONDIZIONE PER LA FINANZIABILITÀ

Non possono essere prese in considerazione eventuali proposte, formulate dalle Banche convenzionate, di concessione del finanziamento alle mutuatarie che non siano in regola con l'ammortamento di mutui F.R.I.E. in precedenza concessi, anche quando, in riferimento agli stessi, ne abbiano richiesto la dilazione dei pagamenti finché non riprenda il regolare ammortamento con il pagamento della rata; eguale preclusione vale per il caso in cui l'irregolarità riguardi una controllata o una controllante della richiedente.

E' considerato in regola il soggetto nei confronti del quale sia stata approvata una proposta di sanatoria relativa all'arretrato

Non possono essere concessi nuovi finanziamenti a soggetti nei cui confronti siano stati revocati finanziamenti precedenti per inadempimento o violazione di norme imperative.

Non possono essere altresì finanziate iniziative riferibili a imprese in regime di concordato preventivo, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, né possono essere concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite in conformità agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 244 del 1 ottobre 2004) ed a quanto disposto dall’articolo 1, paragrafo 7 del regolamento (CE) 800/2008.


ARTICOLO 3 - CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Soggetti beneficiari dei finanziamenti sono le piccole, medie e micro imprese operative sul territorio del Friuli Venezia Giulia nonché le grandi imprese nei casi previsti dall’articolo 22.

I parametri dimensionali delle piccole, medie e micro imprese sono quelli stabiliti, ai sensi della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata su GUUE L 124 del 20 maggio 2003, recepita con decreto del Ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, e con D.P.Reg. n. 463/Pres. del 29/12/2005 che approva il regolamento recante “Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell’articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000”, pubblicato sul B.U.R. n. 2 dell’11.01.2006 e di cui all’allegato I Regolamento (CE) n. 800/2008.

Sono escluse dai benefici le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Sono inoltre escluse le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengono dopo la concessione delle agevolazioni.

Al fine della verifica del rispetto di tale condizione l’impresa presenta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il modello allegato alla domanda di contributo, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione.


ARTICOLO 4 - PARAMETRI DIMENSIONALI

A) Iniziative di imprese esistenti

L'individuazione della classe dimensionale nella quale rientra la mutuataria è basata sulle disposizioni di cui al citato D.P.Reg. n. 463/Pres. del 29/12/2005.

B) Iniziative di nuove imprese

Per le imprese di nuova costituzione l'accertamento dei requisiti dimensionali viene effettuato in conformità all’articolo 8 del D.P.Reg. n. 463/Pres. del 29/12/2005.

Gli elementi della verifica dovranno esser compendiati nella nota intitolata "valutazione dell'intensità del contributo", facente parte integrante della relazione istruttoria delle Banche presentata al Comitato per la concessione del mutuo FRIE.


ARTICOLO 5 - EFFICACIA E VALIDITÀ TEMPORALE DELLE DOMANDE

Le domande di finanziamento decadono decorsi dodici mesi dalla data di formale ricevimento, contestualmente comunicata al datore di fondi ( Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia) e alle Banche, da parte del Comitato (dies a quo).


ARTICOLO 5 BIS – PROROGHE TERMINI

Eventuali proroghe per la realizzazione da parte dei beneficiari degli investimenti programmati non potranno essere concesse oltre i dodici mesi dalla data originariamente preventivata per la “fine lavori”.