FINANZIAMENTI FRIE EXTRA 2024 (quadro temporaneo di crisi)

Le deliberazioni degli interventi agevolativi concernenti i finanziamenti agevolati FRIE Extra e relative contribuzioni integrative devono essere adottate dal Comitato di gestione entro il 30 giugno 2024.

Mutui a tasso agevolato concessi in conformità alla normativa vigente in materia di Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, nonché del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 25/2023 e della deliberazione della Giunta regionale 57/2024, per:
a) la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane;
b) costruzioni navali;
c) attività turistico-alberghiere;
d) altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale;
e) iniziative imprenditoriali concernenti attività destinate a essere svolte nell’ambito portuale di Trieste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714;
f) iniziative delle imprese edili, limitatamente agli investimenti di carattere industriale.

  BENEFICIARI

Le imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che sono state, direttamente o indirettamente, colpite dalla crisi in corso a causa delle conseguenze derivanti da contrazioni della domanda, interruzione di contratti e progetti esistenti, perdita di fatturato, difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e carenza di fonti energetiche e di carburanti, mancata disponibilità o insostenibilità economica di altri fattori produttivi. Possono accedere ai finanziamenti agevolati anche i beneficiari che a decorrere dall’1 febbraio 2022 hanno sostenuto maggiori costi dovuti all’aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dei carburanti nonché i beneficiari che sono attivi nei settori e nei sottosettori elencati nell’a llegato I al Quadro temporaneo di crisi di cui alla comunicazione della Commissione europea del 28 ottobre 2022 e successive modifiche. Sono esclusi gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari, nonché le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e le imprese operanti nel settore forestale ammesse a beneficiare del regime di aiuti previsti nel documento allegato alla deliberazione della Giunta regionale 474/2022, e le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea.

Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati anche i soggetti che, pur non avendo sede operativa nel territorio regionale al momento della presentazione della domanda per l’attivazione dei finanziamenti agevolati o della richiesta di deliberazione dell’intervento agevolativo, si impegnano ad attivarla entro la data di conclusione dell’iniziativa all’attivazione. L’intervento agevolativo deliberato è revocato nel caso in cui tali soggetti non procedano entro la data di conclusione dell’iniziativa all’attivazione ed alla registrazione nel Registro delle imprese della sede sul territorio regionale nella quale è realizzata l’iniziativa finanziata.

CONDIZIONI DI ACCESSO

Sono ammissibili ai finanziamenti agevolati FRIE Extra, i beneficiari che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

I) dal 1° febbraio 2022 hanno subito almeno uno dei seguenti effetti causati dalla crisi internazionale:

  • contrazioni della domanda,
  • interruzione di contratti e progetti esistenti,
  • perdita di fatturato,
  • difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e carenza di fonti energetiche e di carburanti,
  • mancata disponibilità o insostenibilità economica di altri fattori produttivi.

II) hanno registrato un aumento del costo unitario medio delle fonti energetiche e dei carburanti riferito al 2022 o al 2023 rispetto a quello riferito al 2021.

III) operano nei settori e sottosettori elencati nell’allegato I al Quadro temporaneo di crisi di cui alla comunicazione della Commissione europea del 28 ottobre 2022 e successive modifiche, riportati nella Parte 5 della DGR 57/2024.

INIZIATIVE FINANZIABILI

Nel caso di PMI, sono ammissibili le seguenti iniziative di investimento:

1) creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

2) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.

 Nel caso di grandi imprese, sono ammissibili le seguenti iniziative di investimento:

a) creazione di un nuovo stabilimento o diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente, purché le nuove attività non siano uguali o simili a quelle già svolte nello stabilimento;

b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, purché le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.

Sia nel caso di PMI che di grandi imprese, è ammissibile la realizzazione di tipologie di iniziative d’investimento diverse da quelle elencate sopra dirette allo sviluppo e al rafforzamento aziendale, come per esempio, la mera sostituzione di macchinari esistenti con macchinari nuovi.

 Le spese ammissibili sono elencate agli articoli 13 e 14 del Regolamento. In deroga a quanto previsto dall’articolo 11, comma 8, e dall’articolo 12, comma 7 del Regolamento sono ammissibili soltanto le iniziative avviate e le spese sostenute dopo il 24 novembre 2022.

AMMONTARE, DURATA E TASSO DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

L’importo massimo di finanziamenti agevolati FRIE Extra e relative contribuzioni integrative , al lordo di qualsiasi eventuale imposta o altro onere, che può essere concesso al medesimo beneficiario non supera complessivamente EUR 2.250.000 ed hanno ammortamento massimo di 15 anni, più massimo 2 anni di preammortamento. Salva la possibilità di richiedere finanziamenti di importo minore, i finanziamenti agevolati FRIE Extra assicurano una copertura massima del 75% del programma di investimento ritenuto ammissibili.

 I tassi d’interesse variabili applicati sono i seguenti:

 - grandi imprese: tasso Euribor a 6 mesi ridotto del 20%;

- medie imprese: tasso Euribor a 6 mesi ridotto del 50%;

- piccole imprese: tasso Euribor a 6 mesi ridotto del 65%.

In ogni caso, il tasso d’interesse minimo è pari al 0,95% per finanziamenti fino a € 2.250.000,00.

Unitamente alla concessione del finanziamento agevolato, è possibile richiedere la concessione di contribuzioni integrative per l’abbattimento degli oneri finanziari.

Nel caso di iniziative dirette ad ovviare ai danni causati da eventi calamitosi, la contribuzione integrativa può essere pari al 100 per cento della somma degli interessi relativi alle rate di ammortamento previsti dal piano di ammortamento al momento della deliberazione del finanziamento agevolato.

REGIME D'AIUTO

I finanziamenti agevolati FRIE Extra sono concessi ai sensi del Nuovo quadro temporaneo di crisi FVG di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2136/2023 e possono essere cumulati con altri aiuti nel rispetto dell’articolo 6 di tale Nuovo quadro temporaneo. Ai finanziamenti agevolati FRIE Extra possono accedere anche le imprese che hanno esaurito la soglia “de minimis”.

PROCEDIMENTO

Fase I

L’impresa interessata a richiedere l’attivazione del finanziamento agevolato presenta domanda ad una delle banche convenzionate con la Regione, utilizzando l’apposita modulistica. Alla domanda per l’attivazione del finanziamento agevolato, è acclusa, se l’impresa è interessata, la domanda di contribuzione integrativa del finanziamento agevolato. La richiesta della contribuzione integrativa è parte integrante della domanda di attivazione del finanziamento agevolato presentata dall’impresa alla banca convenzionata e, pertanto, non può essere presentata separatamente. 

 Fase II

Dopo il ricevimento della domanda la banca convenzionata effettuerà l’istruttoria bancaria richiedendo le informazioni ritenute opportune in base ai criteri di diligenza professionale e perizia bancaria. Nel caso in cui l’istruttoria bancaria abbia esito positivo, la banca trasmette al Comitato di gestione la richiesta di deliberazione dell’intervento agevolativo. Con la medesima deliberazione, se richiesta, è deliberata la concessione della contribuzione integrativa. Successivamente alla deliberazione del Comitato, è stipulato il contratto di finanziamento tra impresa e banca convenzionata. Il finanziamento agevolato è erogato dalla banca convenzionata in base al graduale avanzamento dei lavori accertato dalla banca medesima, che provvede ad accreditare le erogazioni a favore delle imprese. La rata di saldo, unitamente all’eventuale contribuzione integrativa, viene erogata a seguito di accertamento che l’iniziativa finanziata è stata completamente realizzata ed è funzionante e provvista di tutte le autorizzazioni necessarie.